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<p><strong>Chi deve saldare il bollo auto in caso di passaggio di proprietà del veicolo, una domanda dalle varie risposte</strong></p>
<figure id="attachment_1889" aria-describedby="caption-attachment-1889" style="width: 740px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-full wp-image-1889" src="https://www.dcmotori.it/wp-content/uploads/2023/01/vendita-auto2.jpg" alt=" bollo auto" width="740" height="480" /><figcaption id="caption-attachment-1889" class="wp-caption-text"><!-- WP QUADS Content Ad Plugin v. 3.0.1 -->
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 Vendita auto (Foto Adobe &#8211; dcmotori.it)</figcaption></figure>
<p>Il bollo auto è una tassa automobilistica, di pertinenza regionale e provinciale, sul possesso di un autoveicolo immatricolato, e iscritto al <strong>Pubblico Registro Automobilistico</strong> (PRA). Quindi non è vincolante se il mezzo sia circolante o meno. La scadenza del bollo e del pagamento quindi fa riferimento al mese nel quale è stata immatricolata la vettura.</p>
<p>La <strong>norma</strong> quindi prevede che il bollo dell&#8217;auto sia pagato dal proprietario della macchina, ma che succede se il mezzo è stato appena venduto? In un caso del genere a chi spetta il versamento della tassa all&#8217;ente riscossore? Queta è una domanda alla quale le risposte variano a seconda delle condizioni del passaggio di proprietà.</p>
<h2><strong>A chi compete il pagamento del bollo auto in caso di passaggio di proprietà della vettura</strong></h2>
<figure id="attachment_1888" aria-describedby="caption-attachment-1888" style="width: 740px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-full wp-image-1888" src="https://www.dcmotori.it/wp-content/uploads/2023/01/Bollo-auto1.jpg" alt=" bollo auto" width="740" height="480" /><figcaption id="caption-attachment-1888" class="wp-caption-text">Vendita auto (Foto Adobe &#8211; dcmotori.it)</figcaption></figure>
<p>Come detto il bollo va pagato entro la fine del mese di immatricolazione del veicolo ed è a carico del <strong>proprietario</strong>, in quanto tassa sul possesso del mezzo. In caso di <strong>passaggio </strong>di<strong> proprietà</strong> c&#8217;è un <strong>trasferimento</strong> di diritti e di doveri sul mezzo dal vecchio al nuovo proprietario, quindi anche degli <strong>obblighi</strong> verso l&#8217;Erario. È il nuovo proprietario ad occuparsi del pagamento del bollo, in questo caso.</p>
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<p>A fare la differenza è la <strong>data </strong>di<strong> scadenza</strong> del bollo: cioè se il passaggio è <strong>successivo</strong> alla scadenza del bollo, è il vecchio proprietario a doversi sobbarcare la spesa. Mentre se il passaggio <strong>precede</strong>, anche se di poco, la scadenza del bollo sarà l&#8217;acquirente a occuparsi del bollo auto, rispettando i tempi previsti. Ma se al momento del passaggio il bollo è <strong>scaduto</strong> per l&#8217;anno e per altri anni precedenti le cose sono diverse.</p>
<p><strong>Leggi anche: </strong><strong><a href="https://www.dcmotori.it/2023/01/04/come-vendere-una-propria-auto-on-line/">Come vendere una propria auto on line</a></strong></p>
<p>Infatti in questa situazione sarà il <strong>vecchio proprietario</strong> a dover versare la tassa. La legge prevede che sia quest&#8217;ultimo a <strong>saldare</strong> quanto dovuto, comprese le sanzioni e more di interessi. Questo avviene nel caso di passaggio di proprietà tra privati. Se l&#8217;acquisto avviene in <strong>concessionaria</strong> o su un portale autorizzato valgono altre regole.</p>
<p><strong>Leggi anche: </strong><strong><a href="https://www.dcmotori.it/2023/01/04/bonus-auto-moto-10-gennaio/">Nuovo bonus per auto e moto dal 10 gennaio</a></strong>
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</p>
<p>Le concessionarie e i siti autorizzati richiedono la <strong>sospensione</strong> temporanea dal pagamento del bollo nel periodo in cui la vettura è esposta per la vendita e non circola. Quindi sarà il <strong>nuovo proprietario</strong> a doversi incarire del bollo, in quanto la tassa viene attivata di nuovo nel momento in cui l’acquirente firma l’<strong>atto di vendita</strong> e il diritto di possesso è trasferito con l’iscrizione al PRA e con tutto l&#8217;iter seguente.
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