Rc auto, la stampa è obbligatoria in auto? | La verità

Il certificato Rc auto è obbligatorio da esporre sull’auto, magari in forma di stampa? Risponde una circolare del Ministero

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Rc auto (Foto Pixabay)

La Rc auto è la assicurazione obbligatoria sui veicoli, che possono essere a due ruote o quattro ruote. La polizza assicurativa è necessaria a garantire la copertura economica per risarcire i danni a terzi su cose e persone. La Rc auto copre solo questo tipo di danni. Nel caso in cui si voglia assicurare il veicolo per furto ed incendio si deve corrispondere una cifra maggiore. Uno degli obblighi che l’automobilista doveva sempre tener presente era l’esibizione del certificato assicurativo e del bollo auto. Questo obbligo è mutato nel tempo, anche alla luce delle nuove modalità di stipula.

Difatti molte persone scelgono di stipulare la Rc auto online, presso imprese assicurative che giocano al ribasso per accaparrarsi maggiore clientela. In questo si deve fare attenzione alle false polizze scovate online. Ad esempio, se viene chiesto il pagamento su carta prepagata ricaricabile, è probabile che ci si trovi di fronte ad un malfattore che non rilascerà alcun documento assicurativo.

Rc auto, la documentazione valida

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Rc auto (Foto Pixabay)

Al fine di sventare le truffe sulla Rc auto, l’Ivass aggiorna periodicamente la lista di siti illegali, con il cui rapporto assicurativo non porta ad alcuna copertura. La Rc auto per essere validata deve essere iscritta nei registri appositi, ed il sottoscrittore deve ricevere la documentazione sulla copertura assicurativa. In precedenza si doveva esibire il tagliando assicurativo su un’apposito sacchetto posto nella vettura, di modo che le forze dell’ordine potessero controllare in ogni momento la presenza della Rc auto e la scadenza.

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Dal 2016 le cose sono cambiate. Da quando si è passati alla documentazione online, si può optare anche per la conservazione dei documenti su smartphone, senza la necessità di stampare il certificato di validità, o mantenendo la stampa non originale.

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La Circ. n. 300/A/5931/16/106/15, del 1 settembre 2016, validata dal Ministero dell’Interno in tema di Esibizione del certificato di assicurazione ai sensi dell’art. 180, comma 1, lettera d, del Codice della Strada, “prescrive che può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale del certificato di assicurazione”.